Con DPR n.445/2000, è data responsabilità ad ogni persona maggiorenne di attestare le informazioni sul proprio stato di cittadino con una semplice dichiarazione firmata, non autenticata e senza marca da bollo.
Dal 1° Gennaio 2012 entrano in vigore le modifiche alla normativa sulla documentazione amministrativa introdotte dall'art. 15 della legge 183 del 12 Novembre 2011 (Legge di Stabilità)
Le nuove disposizioni prevedono che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere certificati contenenti informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ma dovranno limitarsi ad accettare le autocerificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare dall'interessato gli elementi necessari. La mancata accettazione dell'autocertificazione costitusce violazione dei doveri d'ufficio.
Ai soggetti privati (ad esempio banche e assicurazioni) è data facoltà di accettare l'autocertificazione .
Per tali soggetti, a differenza della Pubblica Amministrazione, non vi è obbligo di accettazione.
Le certificazioni, rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati e dovranno obbligatoriamente riportare pena la nullità la seguente dicitura:
"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
Costi amministrativi:
- Il costo di ogni certificato in carta semplice è di € 0,26
- Il costo di ogni certificato in carta legale è di € 0,52 più imposta di bollo da € 14,62
(art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
COSA SI PUO' AUTOCERTIFICARE
- a data e luogo di nascita (validità: non ha scadenza)
- la residenza (validità: 6 mesi)
- la cittadinanza (validità: 6 mesi)
- il godimento dei diritti politici e civili (validità: 6 mesi)
- lo stato di celibe, coniugato o vedovo, oppure lo stato libero (validità: 6 mesi)
- lo stato di famiglia (validità: 6 mesi)
- l’esistenza in vita (validità: 6 mesi)
- i dati di diretta conoscenza contenuti nei registri dello stato civile, come, ad esempio, la paternità, la maternità, la separazione o la comunione dei beni tra i coniugi (validità: 6 mesi)
- il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente (non ha scadenza)
- la nascita del figlio (non ha scadenza)
- gli esami universitari sostenuti (non ha scadenza)
- il titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica (non ha scadenza)
- il titolo di studio, la qualifica professionale posseduta (non ha scadenza)
- l'appartenzenza ad ordini professionali (validità: 6 mesi)
- la posizione degli obblighi militari
- il reddito
- l’assolvimento degli obblighi contributivi
- il codice fiscale, la partita I.V.A. (non ha scadenza)
- lo stato di disoccupazione (validità: 6 mesi)
- la qualità di pensionato e categoria di pensione (non ha scadenza)
- la qualità di studente o casalinga (validità: 6 mesi)
- la qualità di legale rappresentante o simili (validità: 6 mesi)
- l’iscrizione presso associazioni (validità: 6 mesi)
- l'assenza di condanne penali (validità: 6 mesi)
- di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso (validità: 6 mesi)
- di essere a carico della famiglia (validità: 6 mesi)
- di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e non aver presentato domanda di concordato (validità: 6 mesi)
COSA NON SI PUO' AUTOCERTIFICARE
Non si può utilizzare l'autocertificazione per:
- i certificati medici
- i certificati sanitari
- i certificati di orgine
- i certificati veterinari
- i certificati di conformità CE (conformità europea)
- i certificati relativi ai marchi o ai brevetti
E’ importante sapere che:
- il cittadino extracomunitario residente può utilizzare le autocertificazioni solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani
- la mancata accettazione dell’autocertificazione da parte della Pubblica Amministrazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio
- l’Amministrazione provvede a chiedere autonomamente i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali che risultano da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da altro Ente Pubblico. E’ sufficiente che l’interessato indichi l’Amministrazione che li detiene
- sulle autocertificazioni rese dai cittadini vengono effettuati controlli, anche a campione, per constatarne la veridicità. Se dal controllo risulta che il contenuto della dichiarazione non corrisponde al vero, l’interessato decade dai benefici eventualmente ottenuti e vengono applicate le sanzioni penali.
- le autocertificazioni hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
DOVE SI PUO' E NON SI PUO' UTILIZZARE
Dove si può utilizzare
- L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (gli Enti Locali - Comuni, Provincie, Regioni, Comunità Montane - le Amministrazioni dello Stato, le Scuole e gli Istituti, le Università, le Aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti di diritto pubblico - IACP, Camere di Commercio, gli enti pubblici economici.
- Inoltre si possono utilizzare nei rapporti con imprese che svolgono un esercizio di pubblica utlità - ENEL, Telecom, Poste, i gestori dei servizi di acqua e gas, ecc.).
Dove non si può utilizzare
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate:
- nei rapporti fra privati
- nei rapporti con l'autorità giudiziaria nell'esercizio delle su funzioni giurisdizionali



![Validate my RSS feed [Valid RSS]](http://www.comune.mansue.tv.it/valid-rss.png)