Descrizione estesa
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 7 maggio p.v.. Tale opzione è esercitabile compilando il modulo allegato e dovrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica (anche non certificata) oppure recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.